PUBBLICATO DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 01.04.2020 PER L’INDENNITA’ DI SOSTEGNO DEL REDDITO

Gentilissime Colleghe, gentilissimi Colleghi,

come da condivisione della FNCF ed EPAP, in data 01.04.2020, come già anticipato nei precedenti comunicati della FNCF, è stato pubblicato il decreto interministeriale che da applicazione all’indennità di sostegno del reddito per un importo pari a 600 euro, come introdotte dall’art.44 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020.

CHI PUO’ CHIEDERE L’INDENNITA’?

Tutti gli iscritti all’Ente di Previdenza Pluricategoriale EPAP che svolgono esclusivamente attività di libera professione alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano titolari di pensione possono richiedere dal 1 aprile 2020 al 30 aprile 2020 detta indennità per il tramite dell’Ente.

L’indennità potrà essere richiesta soltanto da coloro che nell’anno di imposta 2018:

  • a) abbiano un reddito complessivo assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • b) abbiano reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e i 50.000 euro e abbiano cessato l’attività (chiusura della partita IVA) nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) ovvero abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

CUMULABILITÀ DELL’INDENNITÀ

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile ed è incompatibile con altre indennità di cui al decreto interministeriale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 38 e 96 del decreto legge n.18/2020: L’indennità non è riconosciuta ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’indennità dovrà essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

COME RICHIEDERE LE INDENNITÀ?

Sarà necessario presentare le domande all’EPAP a cui si è come professionista obbligatoriamente iscritti, e lo stesso procederà alla verifica della regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio. L’ente ha pertanto predisposta idonea modulistica con i contenuti riportati all’interno del medesimo Decreto Interministeriale.

Per velocizzare l’erogazione dell’indennità – come riportato sul sito dell’EPAP (link al www.epap.it ) è molto importante che il modello venga compilato utilizzando la modalità editabile e inviato via pec all’indirizzo epap@epap.sicurezzapostale.it

Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità – recita il decreto – saranno considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale o presentate dopo il 30 aprile 2020.  Gli enti, tra cui EPAP,  provvederanno poi a trasmettere l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità all’Agenzia delle Entrate e all’INPS.

MONITORAGGIO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Ai fini del rispetto del limite di spesa gli enti di previdenza obbligatoria saranno tenuti a comunicare con cadenza settimanale a partire dall’8 aprile 2020 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di 200 milioni di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione agli enti previdenziali che potranno erogare le ulteriori prestazioni solo previa attuazione di quanto previsto all’articolo 126, comma 7, del decreto legge n. 18 del 2020.

COPERTURA FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dal decreto pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede a valere sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e Politiche sociali per l’esercizio finanziario 2020. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedere mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione.

Si riporta il collegamento al testo del decreto

Cordiali saluti,

il Segretario

Dott. Chim. Rossella Fasulo

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