Bonus Lavoratori autonomi: chiarimenti della Regione Campania

Gentilissime Colleghe e gentilissimi Colleghi,

pubblichiamo i chiarimenti della Regione Campania in merito ai bonus lavoratori autonomi – prenotazioni dal 22 aprile – domande dal 24 aprile.

Cordiali saluti,

il Segretario

Dott. Chim. Rossella Fasulo

 
-Le richieste di informazione e/o di chiarimenti relativi al presente avviso pubblico dovranno essere esclusivamente indirizzate all’indirizzo di posta elettronica certificata bonusprofessionisticovid@pec.regione.campania.it.
-Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito https://coniprofessionisti.regione.campania.it e sul sito istituzionale della regione nella
sezione dedicata all'avviso
 
In seguito alle numerosissime richieste di informazioni pervenute si chiarisce che verranno forniti, mediante pubblicazione sul sito regionale dedicato all’avviso UNICAMENTE i CHIARIMENTI relativi alla procedura di INTERESSE GENERALE della platea dei destinatari.
1. La presentazione delle domande può avvenire UNICAMENTE ON-LINE. NON è ammessa altra modalità (vedi art. 7 dell’avviso). LE DOMANDE  TRASMESSE A MEZZO PEC SONO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.
2. Nella compilazione on-line dalla domanda, viene richiesta la compilazione dei campi definiti “VULNERABILITA’ E TITOLO DI STUDIO”. NON SI TRATTA DI UN REQUISITO, ma di dati di monitoraggio. In sede di compilazione basterà scegliere una delle casistiche proposte nel MENU’ A TENDINA.
3. La pec indicata in fase di registrazione è univoca e consente la presentazione DI UNA SOLA DOMANDA.
4. L’erogazione del contributo avverrà ESCLUSIVAMENTE SU IBAN RELATIVO A CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE, anche cointestato CON L’ESCLUSIONE DI CARTE PREPAGATE POSTEPAY EVOLUTION, O SIMILI, come previsto dall’articolo 7 comma 5 dell’avviso. Il divieto vale anche per i titolari di un libretto postale smart. In quanto sono accettati solo IBAN riferiti a conti corrente bancari o postali.
5. Per professionisti iscritti alle Casse professionali private, si richiede di indicare nella domanda il numero di POSIZIONE CASSA PREVIDENZIALE - NON “codice meccanografico” – NON iscrizione all’Albo professionale.
6. Per gli iscritti alla gestione separata si richiede di indicare nel campo “iscritto alla gestione separata INPS al numero” il seguente codice: GESTSEP.
7. Può presentare domanda, come previsto dall’art. 5 dell’Avviso, chi è in possesso di partita IVA  ATTIVA alla data del 23/02/2020, purché ne sia in possesso almeno dal 2019. Non può partecipare né chi ha aperto la partita iva dal 1/1/2020 né chi ha cessato la PARTITA IVA prima del giorno 23/2/2020.
8. Per i contributi obbligatori da escludere nel calcolo del FATTURATO 2019 sono da intendersi i soli contributi integrativi esposti nelle singole fatture pari GENERALMENTE al 4% o al 2% del compenso a seconda dei casi.
9. Può essere utilizzato un libretto postale “smart” utilizzando l’IBAN del libretto? Vedi risposta n. 5. - Il divieto vale anche per i titolari di un libretto postale smart. In quanto sono accettati solo IBAN riferiti a conti corrente bancari o postali.
10. PROCEDIMENTO DI FIRMA DELLA DOMANDA
1. Compilazione della domanda on-line
2. Scarico dal sistema della domanda compilata con i dati inseriti a sistema
3. Apposizione sulla domanda scaricata della FIRMA DIGITALE PERSONALE del richiedente il beneficio (con qualsiasi gestore es. aruba, poste, etc., in formato sia PADES che CADES). In mancanza di firma digitale, è sempre possibile apporre, in calce alla domanda, la firma autografa del richiedente, accompagnata da copia LEGGIBILE del documento di identità IN CORSO DI VALIDITA’.
4. Caricamento a sistema della domanda firmata digitalmente ovvero della domanda firmata accompagnata da documento di identità (UNICO FILE)
11. NON E’ CONSENTITA la firma digitale della domanda da parte di intermediari
12. Non possono presentare la domanda coloro che non sono in possesso di PARTITA IVA (art. 4 avviso - vedi precedente punto 7)
13. E’ requisito per la presentazione della domanda che il professionista svolga la propria attività professionale in via ESCLUSIVA in quanto l’articolo 5 si rivolge a soggetti che non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre a quella prevista in relazione alla professione esercitata. Pertanto non possono accedere coloro che nel periodo di svolgimento della professione/tirocinio professionale, a partire dall’anno 2019, abbiano effettuato prestazioni lavorative non riconducibili alla professione/tirocinio professionale per la quale si richiede il bonus, con il versamento di contributi previdenziali su altra cassa oltre a quella principale (Cassa privata ovvero gestione separata INPS). Sono pertanto esclusi dall’avviso i professionisti con rapporti di lavoro dipendente, borse lavoro, co.co.co., intercorsi nel periodo di riferimento.
14. I professionisti, iscritti ad un ordine per il quale non sia presenta una Cassa privata, quali gli specialisti della salute (es. iscritti FNO – TRSM – PSTPR), dovranno selezionare, in corrispondenza della cassa di appartenenza la voce “ALTRO” nonché il codice “GESTSEP” quale numero di iscrizione.
15. Per i professionisti che non svolgono l’attività presso il proprio studio la SEDE in regione Campania è indicata nel domicilio fiscale.
16. Non è la ammessa la presentazione della domanda da parte degli iscritti ENASARCO - Vedi art. 5 ai sensi del quale “sono esclusi i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi che non esercitano attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS (artigiani, commercianti, coloni, etc)”.
17. Riguardo agli studi professionali associati è opportuno chiarire che la domanda di partecipazione potrà essere presentata individualmente dai singoli associati. In particolare per i professionisti associati non in possesso di partita IVA, il limite di fatturato conseguito nell’anno 2019 inferiore ai 35.000 euro andrà calcolato rapportando la percentuale di compartecipazione agli utili sul fatturato dell’associazione/studio. Resta inteso che per gli associati in possesso anche di partita IVA il limite dei 35.000 euro di cui sopra va calcolato sommando il fatturato derivante dall’attività professionale “individuale" e quello derivante dall’attività svolta in forma associata, rapportando la percentuale di compartecipazione agli utili sul fatturato dell’associazione/studio. In entrambi casi, in fase di registrazione al sistema il richiedente dovrà precisare di essere partecipante a studio associato, indicandone la
denominazione e la P.IVA
18. Il professionista che esercita esclusivamente in qualità di associato e che non dispone di propria partita iva dovrà indicare, nel campo P.IVA  “personale” la P.IVA dello studio associato/ associazione
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