Bonus Lavoratori autonomi: chiarimenti della Regione Campania

2 Luglio 2024

Gentilissime Colleghe e gentilissimi Colleghi,

pubblichiamo i chiarimenti della Regione Campania in merito ai bonus lavoratori autonomi -prenotazioni dal 22 aprile -domande dal 24 aprile.

Cordiali saluti,

il Segretario

Dott. Chim. Rossella Fasulo

-Le richieste di informazione e/o di chiarimenti relativi al presente avviso pubblico dovrannoessere esclusivamente indirizzate all’indirizzo di posta elettronica certificatabonusprofessionisticovid@pec.regione.campania.it.
-Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sitohttps://coniprofessionisti.regione.campania.it e sul sito istituzionale della regione nella
sezione dedicata all’avviso
In seguito alle numerosissime richieste di informazioni pervenute si chiarisce che verrannoforniti, mediante pubblicazione sul sito regionale dedicato all’avviso UNICAMENTE iCHIARIMENTI relativi alla procedura di INTERESSE GENERALE della platea dei destinatari.
1. La presentazione delle domande può avvenire UNICAMENTE ON-LINE. NON è ammessa altramodalità (vedi art. 7 dell’avviso). LE DOMANDE TRASMESSE A MEZZO PEC SONOAUTOMATICAMENTE ESCLUSE.
2. Nella compilazione on-line dalla domanda, viene richiesta la compilazione dei campi definiti”VULNERABILITA’ E TITOLO DI STUDIO”. NON SI TRATTA DI UN REQUISITO, ma di dati dimonitoraggio. In sede di compilazione basterà scegliere una delle casistiche proposte nelMENU’ A TENDINA.
3. La pec indicata in fase di registrazione è univoca e consente la presentazione DI UNA SOLADOMANDA.
4. L’erogazione del contributo avverrà ESCLUSIVAMENTE SU IBAN RELATIVO A CONTO CORRENTEBANCARIO O POSTALE, anche cointestato CON L’ESCLUSIONE DI CARTE PREPAGATE POSTEPAYEVOLUTION, O SIMILI, come previsto dall’articolo 7 comma 5 dell’avviso. Il divieto vale ancheper i titolari di un libretto postale smart. In quanto sono accettati solo IBAN riferiti a conticorrente bancari o postali.
5. Per professionisti iscritti alle Casse professionali private, si richiede di indicare nella domanda ilnumero di POSIZIONE CASSA PREVIDENZIALE – NON “codice meccanografico” – NON iscrizioneall’Albo professionale.
6. Per gli iscritti alla gestione separata si richiede di indicare nel campo “iscritto alla gestioneseparata INPS al numero” il seguente codice: GESTSEP.
7. Può presentare domanda, come previsto dall’art. 5 dell’Avviso, chi è in possesso di partita IVA ATTIVA alla data del 23/02/2020, purcheacute; ne sia in possesso almeno dal 2019. Non puòpartecipare neacute; chi ha aperto la partita iva dal 1/1/2020 neacute; chi ha cessato la PARTITA IVA primadel giorno 23/2/2020.
8. Per i contributi obbligatori da escludere nel calcolo del FATTURATO 2019 sono da intendersi isoli contributi integrativi esposti nelle singole fatture pari GENERALMENTE al 4% o al 2% delcompenso a seconda dei casi.
9. Può essere utilizzato un libretto postale “smart” utilizzando l’IBAN del libretto? Vedi risposta n.5. – Il divieto vale anche per i titolari di un libretto postale smart. In quanto sono accettati soloIBAN riferiti a conti corrente bancari o postali.
10. PROCEDIMENTO DI FIRMA DELLA DOMANDA
1. Compilazione della domanda on-line
2. Scarico dal sistema della domanda compilata con i dati inseriti a sistema
3. Apposizione sulla domanda scaricata della FIRMA DIGITALE PERSONALE del richiedente ilbeneficio (con qualsiasi gestore es. aruba, poste, etc., in formato sia PADES che CADES).In mancanza di firma digitale, è sempre possibile apporre, in calce alla domanda, la firmaautografa del richiedente, accompagnata da copia LEGGIBILE del documento di identità INCORSO DI VALIDITA’.
4. Caricamento a sistema della domanda firmata digitalmente ovvero della domanda firmataaccompagnata da documento di identità (UNICO FILE)
11. NON E’ CONSENTITA la firma digitale della domanda da parte di intermediari
12. Non possono presentare la domanda coloro che non sono in possesso di PARTITA IVA (art. 4avviso – vedi precedente punto 7)
13. E’ requisito per la presentazione della domanda che il professionista svolga la propria attivitàprofessionale in via ESCLUSIVA in quanto l’articolo 5 si rivolge a soggetti che non siano iscrittiad altra forma di previdenza obbligatoria oltre a quella prevista in relazione alla professioneesercitata. Pertanto non possono accedere coloro che nel periodo di svolgimento dellaprofessione/tirocinio professionale, a partire dall’anno 2019, abbiano effettuato prestazionilavorative non riconducibili alla professione/tirocinio professionale per la quale si richiede ilbonus, con il versamento di contributi previdenziali su altra cassa oltre a quella principale(Cassa privata ovvero gestione separata INPS). Sono pertanto esclusi dall’avviso i professionisticon rapporti di lavoro dipendente, borse lavoro, co.co.co., intercorsi nel periodo di riferimento.
14. I professionisti, iscritti ad un ordine per il quale non sia presenta una Cassa privata, quali glispecialisti della salute (es. iscritti FNO – TRSM – PSTPR), dovranno selezionare, incorrispondenza della cassa di appartenenza la voce “ALTRO” noncheacute; il codice “GESTSEP” qualenumero di iscrizione.
15. Per i professionisti che non svolgono l’attività presso il proprio studio la SEDE in regioneCampania è indicata nel domicilio fiscale.
16. Non è la ammessa la presentazione della domanda da parte degli iscritti ENASARCO – Vedi art.5 ai sensi del quale “sono esclusi i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti, i lavoratoriautonomi che non esercitano attività professionali, iscritti alle sezioni specialidell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS (artigiani, commercianti, coloni, etc)”.
17. Riguardo agli studi professionali associati è opportuno chiarire che la domanda dipartecipazione potrà essere presentata individualmente dai singoli associati. In particolare peri professionisti associati non in possesso di partita IVA, il limite di fatturato conseguitonell’anno 2019 inferiore ai 35.000 euro andrà calcolato rapportando la percentuale dicompartecipazione agli utili sul fatturato dell’associazione/studio. Resta inteso che per gliassociati in possesso anche di partita IVA il limite dei 35.000 euro di cui sopra va calcolatosommando il fatturato derivante dall’attività professionale “individuale e quello derivantedall’attività svolta in forma associata, rapportando la percentuale di compartecipazione agliutili sul fatturato dell’associazione/studio. In entrambi casi, in fase di registrazione al sistema ilrichiedente dovrà precisare di essere partecipante a studio associato, indicandone la
denominazione e la P.IVA
18. Il professionista che esercita esclusivamente in qualità di associato e che non dispone dipropria partita iva dovrà indicare, nel campo P.IVA “personale” la P.IVA dello studio associato/associazione