Prossima entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/06/19 relativo agli inquinanti organici persistenti
2 Luglio 2024
Gentilissime Colleghe e gentilissimi Colleghi,
pubblichiamo quanto ricevuto dal Collega Martino De Sapio, che ringraziamo.
Con i migliori saluti,
il Segretario.
Dott. Chim. Rossella Fasulo
Oggetto: prossima entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/06/19 relativo agli inquinanti organici persistenti
(pubblicato sulla G.U.U.E. L 169/58 del 25/06/19)
Il presente provvedimento legislativo è una rifusione, cioè interviene modificando in modo sostanziale un precedente provvedimento normativo (nel caso specifico il Reg. (CE) 850/2004), sostituendosi ad esso in toto ed abrogandolo.
Trattandosi di un Regolamento europeo, non necessita di alcun recepimento dalla normativa nazionale dei vari paesi per la sua adozione, ma entra in vigore secondo le prescrizioni ivi contenute (nello specifico, l’articolo 22 del citato regolamento ne prescrive l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, cioè il 15/07/19) ed è direttamente applicabile.
Il presente Regolamento non modifica le condizioni tali per cui un rifiuto contenente POP possa essere considerato o meno un rifiuto pericoloso (tale regolamentazione non è stata oggetto di modifica), ma obbliga alla ricerca dei contaminanti ed allo smaltimento dei rifiuti contaminati da POP secondo specifici approcci.
Il presente regolamento NON obbliga alla ricerca dei POP su ogni tipologia di rifiuti; alla indicazione dei parametri obbligatori sono preposti specifici strumenti normativi (quali, ad esempio, il DM 27/09/10 modificato dal DM 24/06/15 per il conferimento in discarica, il Dlgs 99/92 per il recupero dei fanghi in agricoltura ed il DM 05/02/98 per il conferimento ad impianti per il recupero secondo procedure semplificate), oppure le autorizzazioni rilasciate ai singoli impianti di smaltimento/recupero.
Esistono tuttavia dei rifiuti per cui il Chimico potrebbe dover ricercare i POP (ad esempio nel caso di alcuni codici a specchio), o laddove non vi fossero informazioni in merito al processo che ha portato alla produzione dei rifiuti.
Aspetti che incidono sulla gestione dei rifiuti:
Allegato IV: elenco dei POP per i quali vigono le prescrizioni in merito allo smaltimento del presente regolamento
Art. 7 comma 2: Il presente comma prescrive di verificare la contaminazione dei rifiuti da parte dei POP, ed in caso di loro individuazione, di avviarli a specifiche attività di smaltimento/recupero (ove non diversamente indicato: D9, D10, R1, R4):
(hellip;) i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell’allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell’allegato V del presente regolamento, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente (…)
Art. 7 comma 4a: Il presente comma stabilisce che una limitata contaminazione del rifiuto (entro limiti tabellati) possa comunque comportare lo smaltimento del rifiuto secondo le norme tuttora vigenti:
i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell’allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell’Unione, purcheacute; il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell’allegato IV.
Di seguito riporto l’elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7
Sostanza
Concentrazione limite (mg/Kg)
Endosulfan
50
Esaclorobutadiene
100
Naftaleni policlorurati
10
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)
10000
Tetrabromodifeniletere
1000
(come somma delle concentrazioni di tetrabomodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere, decabromodifeniletere)
Pentabromodifeniletere
Esabromodifeniletere
Eptabromodifenileterei
Decabromodifeniletere
Acido perfluoroottano sulfonato e suoi derivati
50
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)
15
DDT
50
Clordano
50
Esaclorocicloesani compreso il lindano
50
Dieldrina
50
Endrina
50
Eptacloro
50
Esaclorobenzene
50
Clordecone
50
Aldrina
50
Pentaclorobenzene
50
Bifenili policlorurati (PCB)
50
Mirex
50
Toxafen
50
Esabromobifenile
50
Esabromociclododecano
1000
Cordiali saluti