​Obbligo vaccinale dei professionisti sanitari - aggiornamenti

Come noto, l’art. 1 del D.L. 172/2021, avendo sostituito l’art. 4 del D.L. 44/2021, ha rivoluzionato le modalità di accertamento degli obblighi vaccinali a carico dei professionisti sanitari coinvolgendo in maniera diretta nel testo normativo gli Ordini.

Le novità più rilevanti consistono:

·         nell’estensione dell’obbligo vaccinale anche alla dose di richiamo (c.d. terza dose), la cui omissione comporterà ex lege la sospensione dall’esercizio della professione al pari dall’omissione del ciclo vaccinale primario.

·         le competenze di accertamento  degli obblighi vaccinali dei professionisti sono state poste in capo agli Ordini i quali sono tenuti ex lege a provvedere ad accertare l’avvenuta vaccinazione ed eventualmente sospendere l’iscritto inadempiente

·         l’accertamento avviene a cura degli Ordini, per il tramite della Federazione Nazionale, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) che effettua giornalmente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 di tutti i professionisti iscritti all’Albo

L’Ordine, sulla base dei disposti normativi vigenti e delle indicazioni pervenute a livello nazionale, effettua pertanto un controllo dello stato dei professionisti iscritti in relazione all’obbligo vaccinale sulla base dei dati restituiti dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC).

Nel caso in cui il professionista risulti non essere in regola con l’obbligo vaccinale, come sopra riportato, riceve inizialmente da parte dell’Ordine una richiesta di fornire le informazioni richieste dalla legge e pertanto: ovvero l’avvenuto adempimento dell’obbligo sanitario ovvero la certificazione di esenzione o differimento dell’obbligo attestata dal medico di medicina generale ovvero la prenotazione della seconda o terza dose di vaccino da effettuarsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito (la prenotazione della sola prima dose non è ritenuta sufficiente al fine di evitare la sospensione che potrà essere revocata solo al completamento del ciclo vaccinale).

Qualora non pervengano all’Ordine le giustificazioni richieste entro 5 giorni dall’invito, ovvero le giustificazioni pervenute non integrino le fattispecie ritenute dalla norma come esimenti, ovvero, in caso di prenotazione della somministrazione vaccinale, non pervenga il certificato attestante l’adempimento entro tre giorni dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire, l’Ordine è tenuto ad accertare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale e sospendere l’iscritto annotando tale sospensione, comunicando all’iscritto ed al datore di lavoro.

In mancanza di qualsiasi disposizione contraria, la normativa nella sua interezza si applica a tutti i professionisti iscritti all’Albo, a prescindere dalla Sezione in cui siano iscritti o dall’ambito lavorativo.

 

Allegato: DL 172/2021

Allegato DPCM 17.12.2021

 

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